"Compagnia della Mora"
Gruppo dedito alla difesa della biodiversità
e al miglioramento della vita materiale

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.
E' costituita l'associazione denominata "Compagnia della Mora" con sede in Lugo, Via Manfredi n. 29. Ogni futuro eventuale cambio di sede non necessiterà di modifiche del presente statuto.
L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi e attività
Per il perseguimento del suo scopo, l'Associazione si propone :
a) difendere la biodiversità : tutte le razze e tutte le varietà hanno diritto di vivere, esse rappresentano un deposito di consuetudini e conoscenze che va ben oltre il folclore e la curiosità;
b) assumere tutte le iniziative ritenute opportune al fine di conseguire l'obiettivo definito al punto a) (in particolare per le produzioni della Romagna);
c) propagandare un'agricoltura maggiormente rispettosa dell'ambiente, della qualità e salubrità delle produzioni vegetali e animali;
d) svolgere manifestazioni, anche enogastronomiche, volte a promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori della tradizione locale mettendo a disposizione dei soci, senza fini di lucro, tutte le strutture e i servizi necessari
Art. 3 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
a) contributi degli aderenti e di privati;
b) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche o di organismi internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate patrimoniali;
e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente al 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dai soci durante l'esistenza dell'Associazione sono intrasmissibili, irripetibili, non rivalutabili.
Art. 4 - Soci
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto.
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione del socio è subordinata alla richiesta, anche verbale, da parte degli interessati. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Art. 6 - Doveri e diritti dei soci
I soci sono obbligati :
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b)  a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione
I soci hanno diritto :
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare con diritto di voto a tutte le assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
c) ad accedere alla cariche associative
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune nè di altri cespiti di proprietà dell'Associazione
Art. 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione :
a) l'Assemblea dei soci
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
Le cariche associative vengono coperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8 - L'Assemblea
L'Assemblea è organismo sovrano ed é composta da tutti i soci; può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare :
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera su tutti gli altri soggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo
L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso pubblico prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell' eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezioni fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decade oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, due Vice Presidenti e un segretario, oltre a un Direttore organizzativo.
Al Comitato Direttivo spetta di :
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, i Vice Presidenti e il segretario;
d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
Il Comitato Direttivo é presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno cinque dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso verbale prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo data e orario della seduta.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato all'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l'assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 - Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 art. 3 comma 190.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
 

Lì, 09-05-2005