"Compagnia
della Mora"
Gruppo
dedito alla difesa della biodiversità
e
al miglioramento della vita materiale
STATUTO
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.
E' costituita l'associazione denominata
"Compagnia della Mora" con sede in Lugo, Via Manfredi n. 29. Ogni futuro
eventuale cambio di sede non necessiterà di modifiche del presente
statuto.
L'Associazione non ha fini di lucro e gli
eventuali utili debbono essere interamente destinati alla realizzazione
delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. La durata
dell'associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi e attività
Per il perseguimento del suo scopo, l'Associazione
si propone :
a) difendere la biodiversità : tutte
le razze e tutte le varietà hanno diritto di vivere, esse rappresentano
un deposito di consuetudini e conoscenze che va ben oltre il folclore e
la curiosità;
b) assumere tutte le iniziative ritenute
opportune al fine di conseguire l'obiettivo definito al punto a) (in particolare
per le produzioni della Romagna);
c) propagandare un'agricoltura maggiormente
rispettosa dell'ambiente, della qualità e salubrità delle
produzioni vegetali e animali;
d) svolgere manifestazioni, anche enogastronomiche,
volte a promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori della tradizione
locale mettendo a disposizione dei soci, senza fini di lucro, tutte le
strutture e i servizi necessari
Art. 3 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
da :
a) contributi degli aderenti e di privati;
b) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni
Pubbliche o di organismi internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate patrimoniali;
e) entrate derivanti da convenzioni o da
cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
f) entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali
E' fatto divieto di distribuire anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'esercizio finanziario dell'associazione
ha inizio e termine rispettivamente al 1° Gennaio ed il 31 Dicembre
di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato
Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione
dell'assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
La quota associativa annuale ed altri contributi
economici eventualmente versati dai soci durante l'esistenza dell'Associazione
sono intrasmissibili, irripetibili, non rivalutabili.
Art. 4 - Soci
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori
e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto.
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione
dei soci
L'ammissione del socio è subordinata
alla richiesta, anche verbale, da parte degli interessati. Il Comitato
Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo
che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per
recesso, per esclusione o per decesso.
Art. 6 - Doveri e diritti dei soci
I soci sono obbligati :
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento
corretto nei confronti dell'associazione
I soci hanno diritto :
a) a partecipare a tutte le attività
promosse dall'Associazione;
b) a partecipare con diritto di voto a tutte
le assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
c) ad accedere alla cariche associative
I soci non possono vantare alcun diritto
nei confronti del fondo comune nè di altri cespiti di proprietà
dell'Associazione
Art. 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione :
a) l'Assemblea dei soci
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
Le cariche associative vengono coperte a
titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso
delle spese sostenute.
Art. 8 - L'Assemblea
L'Assemblea è organismo sovrano ed
é composta da tutti i soci; può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità
collettiva, dispone di un solo voto.
L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività
dell'Associazione ed in particolare :
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno
e le sue variazioni;
d) delibera su tutti gli altri soggetti
sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo
L'assemblea ordinaria viene convocata dal
Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato
Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria
sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza,
dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato
Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso pubblico prima della data della riunione, contenente ordine
del giorno, luogo, data e orario della prima e dell' eventuale seconda
convocazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente
o rappresenta almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide
quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezioni fatta
per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è formato da
un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati
dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono
in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato
Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre
cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico,
il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando
i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero
Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il
Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla
successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decade oltre la metà dei membri
del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente,
due Vice Presidenti e un segretario, oltre a un Direttore organizzativo.
Al Comitato Direttivo spetta di :
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, i Vice Presidenti
e il segretario;
d) provvedere agli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei
soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
Il Comitato Direttivo é presieduto
dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza
di entrambi, dal membro più anziano.
Il Comitato Direttivo è convocato
di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno
cinque dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni
con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso verbale prima della data della riunione, contenente ordine
del giorno, luogo data e orario della seduta.
I verbali di ogni adunanza del Comitato
Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha partecipato all'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo,
ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l'assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza
o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza,
al membro anziano.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni
del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo
ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente
successiva.
Art. 11 - Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione
per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo
di cui alla legge 662/96 art. 3 comma 190.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in
questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge
vigenti in materia di associazionismo.
Lì, 09-05-2005